Condizioni generali di contratto

1. Disposizioni generali – Ambito di applicazione

  1. Le nostre condizioni di fornitura e di pagamento si applicano in via esclusiva; non riconosciamo condizioni del committente contrastanti o divergenti dalle nostre, salvo che ne abbiamo espressamente accettato per iscritto la validità. Le nostre condizioni di fornitura si applicano anche qualora, pur essendo a conoscenza di condizioni del committente contrastanti o divergenti dalle nostre condizioni di fornitura, eseguiamo senza riserve la fornitura al committente.
  2. Tutti gli accordi conclusi tra noi e il committente ai fini dell’esecuzione del presente contratto devono essere stabiliti per iscritto nel presente contratto. Modifiche e integrazioni del contratto richiedono la forma scritta.
  3. Le nostre condizioni di fornitura si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 comma 1 BGB, nonché di persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico ai sensi del § 310 BGB.
  4. Le nostre condizioni di fornitura si applicano anche a tutte le future transazioni con il committente nell’ambito di un rapporto commerciale continuativo.

2. Offerta, conclusione del contratto, documentazione d’offerta

    1. La nostra offerta è senza impegno, salvo quanto diversamente risulti dalla conferma d’ordine o salvo che non abbiamo dichiarato espressamente per iscritto qualcosa di diverso.
    2. Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore su illustrazioni, prospetti, disegni, calcoli e altra documentazione; essi non possono essere resi accessibili a terzi. Ciò vale in particolare per la documentazione scritta contrassegnata come „riservata“; prima di trasmetterla a terzi il committente necessita del nostro espresso consenso scritto.
    3. Il committente è vincolato a un’offerta da lui presentata per 2 settimane dal ricevimento dell’offerta da parte nostra. Possiamo accettare un’offerta entro il suddetto termine mediante conferma d’ordine o consegna della merce.

3. Prezzi – Condizioni di pagamento

      1. Salvo quanto diversamente risulti dalla conferma d’ordine, i nostri prezzi si intendono „franco punto di consegna“ („ex works“, Incoterms 2020), esclusi imballaggio, trasporto, assicurazione di trasporto e imposta sul valore aggiunto.
      2. Salvo diverso accordo, tutti i prezzi si intendono in euro, IVA esclusa (imposta sul valore aggiunto di volta in volta dovuta).
      3. Salvo diversa indicazione nelle nostre fatture, tutte le fatture sono pagabili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura; in caso di pagamento (data valuta) entro 8 giorni dalla data della fattura concediamo uno sconto del 2 %. Se il committente è in mora con il pagamento, abbiamo il diritto di addebitare interessi di mora pari a 9 punti percentuali sopra il tasso di interesse di base ai sensi del § 247 BGB. In caso di mora del committente possiamo inoltre addebitare un importo forfettario di Euro 40.- per spese di sollecito ai sensi del § 288 comma 5 BGB.
      4. Il committente ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono state accertate con sentenza passata in giudicato, non sono contestate o sono state da noi riconosciute. L’esercizio di un diritto di ritenzione o di rifiuto della prestazione da parte del committente è ammesso solo se ricorrono le medesime condizioni e se inoltre la sua contropretesa si fonda sullo stesso rapporto contrattuale.
      5. Cambiali e assegni vengono accettati – se mai – solo a titolo di pagamento salvo buon fine. Le spese relative a cambiali e assegni sono a carico del committente.
      6. Se siamo tenuti a una prestazione anticipata e, dopo la conclusione del contratto, veniamo a conoscenza di circostanze dalle quali si deve presumere un sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale del committente, possiamo, a nostra scelta, esigere una garanzia entro un termine adeguato oppure il pagamento contestuale alla consegna. Se il committente non ottempera a tale richiesta, abbiamo il diritto, fatti salvi ulteriori diritti di legge, di recedere dal contratto.
      7. Salvo diversa dichiarazione scritta espressa o salvo che il committente sia un consumatore, i nostri prezzi non sono prezzi fissi. In particolare, in caso di termini di consegna concordati superiori a 4 settimane, abbiamo il diritto di applicare il prezzo vigente al momento della consegna. In mancanza di un accordo sul prezzo, si applicano i prezzi vigenti il giorno della consegna secondo il nostro listino prezzi.

4. Termine di consegna

    1. La decorrenza del termine di consegna da noi indicato presuppone il chiarimento di tutte le questioni necessarie e l’adempimento degli obblighi del committente (compresi gli obblighi di pagamento). Salvo diverso accordo o salvo quanto diversamente risulti dal rapporto contrattuale, il termine di consegna da noi indicato è sempre non vincolante.
    2. Ritardi di consegna dovuti a cause di forza maggiore o a circostanze imprevedibili e non imputabili a noi, quali guasti aziendali, scioperi, serrate, mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime, provvedimenti delle autorità, mancata fornitura tempestiva da parte del nostro fornitore, non comportano una nostra mora. Un termine di consegna concordato si proroga per la durata dell’impedimento. Se l’impedimento si protrae per più di sei mesi, sia noi sia il committente abbiamo il diritto, decorso un adeguato termine supplementare, di recedere dal contratto per la parte non ancora eseguita. In tal caso sono escluse pretese di risarcimento del danno.
    3. Se, dopo la nostra messa in mora, il committente ci concede un adeguato termine supplementare, egli ha il diritto, decorso inutilmente tale termine, di recedere dal contratto; pretese di risarcimento del danno per inadempimento nella misura del danno prevedibile spettano al committente solo se la mora è dovuta a dolo o colpa grave oppure alla violazione di obblighi contrattuali essenziali o di obblighi cardinali.
    4. Le limitazioni di responsabilità di cui al comma 3 non si applicano qualora sia stato concordato un contratto commerciale a termine essenziale; lo stesso vale qualora il committente, a causa della mora a noi imputabile, possa far valere il venir meno del suo interesse all’adempimento del contratto. In questi casi la responsabilità è limitata al danno tipico del contratto e prevedibile.
    5. Se il committente è in mora nell’accettazione o viola altri obblighi di collaborazione, abbiamo il diritto di esigere il risarcimento del danno da noi subito, comprese eventuali spese aggiuntive. In tal caso, anche il rischio di perimento fortuito o di deterioramento fortuito della merce acquistata passa al committente nel momento in cui questi cade in mora nell’accettazione. Il committente è tenuto ad accettare la fornitura (obbligo principale).
    6. Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali, purché ciò non sia in contrasto con un interesse riconoscibile del committente

5. Passaggio del rischio, trasporto

  1. Salvo diverso accordo scritto, nei contratti con imprenditori si applica la clausola di consegna „ex works“ (Incoterms 2020).
  2. Determiniamo la modalità di trasporto secondo equo apprezzamento, se non è concordata una specifica modalità di trasporto. Su espressa richiesta del committente provvederemo a coprire la fornitura con un’assicurazione di trasporto; i relativi costi sono a carico del committente.
  3. I danni da trasporto visibili devono essere contestati immediatamente alla consegna della merce da parte dello spedizioniere o del vettore e annotati sulla lettera di vettura.

6. Garanzia per vizi

  1. Per i vizi ai sensi del § 434 BGB rispondiamo esclusivamente come segue: il committente deve esaminare senza indugio la merce ricevuta per quanto riguarda quantità e qualità. I vizi evidenti devono esserci comunicati in forma testuale entro 7 giorni dal ricevimento della merce. La contestazione di vizi non evidenti è tempestiva se ci perviene in forma testuale entro 7 giorni dalla loro scoperta da parte del committente. Se il committente riscontra un vizio, è tenuto a metterci a disposizione la cosa contestata o campioni della stessa ai fini della verifica del reclamo e a concedere un termine adeguato per la verifica. In caso di rifiuto, la garanzia decade.
  2. Se il committente è un imprenditore, non sussistono diritti per vizi qualora vi siano solo scostamenti irrilevanti dalla qualità convenuta o solo una compromissione irrilevante dell’idoneità all’uso.
  3. Lievi differenze estetiche che possono verificarsi, ad esempio, a causa del materiale scelto (ad es. nel colore o nella venatura di prodotti naturali) o a causa della produzione non costituiscono vizi, se l’uso presupposto dal contratto ne risulta compromesso solo in misura irrilevante. Lo stesso vale per migliorie nella costruzione e nell’esecuzione.
  4. Tutte le nostre specifiche, in particolare in prospetti, materiale pubblicitario e simili, sono soltanto descrizioni delle prestazioni e non garanzie o caratteristiche assicurate, salvo diverso accordo espresso.
  5. Se il committente, per motivi a noi non imputabili, contesta a torto la sussistenza di un vizio a noi imputabile, abbiamo il diritto di addebitare al committente le spese adeguate da noi sostenute per l’eliminazione e/o l’accertamento del vizio.
  6. Possiamo addebitare al committente i costi aggiuntivi delle spese necessarie ai fini dell’adempimento successivo, in particolare costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nella misura in cui tali spese aumentino a causa del trasferimento del prodotto fornito in un luogo diverso dall’indirizzo di consegna.
  7. Il committente non ha il diritto di eliminare personalmente i vizi senza il nostro consenso, salvo che ricorrano i relativi presupposti di legge.
  8. I diritti per vizi, in particolare i diritti per vizi materiali, si prescrivono in 12 mesi dalla consegna, salvo che tali vizi siano stati da noi causati per colpa grave o dolo e taciuti in malafede. Ciò vale anche per eventuali garanzie rilasciate e per noi vincolanti, salvo quanto diversamente risulti dalle stesse. Per i termini di prescrizione dei diritti per vizi che per legge superano i 2 anni (ad es. per opere edili e parti utilizzate per un’opera edile che ne abbiano causato la difettosità (§ 438 1 n. 2 b) BGB)), si applicano i termini di legge. Parimenti si applicano i termini di legge per un eventuale diritto di regresso ai sensi del § 478 BGB. Tali termini di prescrizione valgono anche per i danni conseguenti ai vizi. Se a causa di una prestazione difettosa è necessario un adempimento successivo, la prescrizione è soltanto sospesa dalla denuncia del vizio fino all’adempimento successivo, ma non ricomincia a decorrere. I diritti di regresso sussistono solo se la pretesa del consumatore era fondata e soltanto nella misura prevista dalla legge, non invece per accordi di cortesia non concordati con noi. I diritti di regresso presuppongono inoltre il rispetto dei propri obblighi da parte del titolare del diritto di regresso, in particolare il rispetto degli oneri di ispezione e di denuncia.
  9. Prima che il committente possa far valere ulteriori pretese o diritti (recesso, riduzione del prezzo, esecuzione in proprio, risarcimento del danno o rimborso delle spese), deve esserci data innanzitutto la possibilità di procedere all’adempimento successivo, a nostra scelta mediante eliminazione del vizio o nuova fornitura entro un termine adeguato, salvo che non abbiamo rilasciato una garanzia di diverso tenore. Se l’adempimento successivo fallisce nonostante due tentativi, è impossibile, non è ragionevolmente esigibile per il committente o viene da noi rifiutato, il committente può recedere dal contratto o ridurre il corrispettivo (riduzione del prezzo). Per far valere pretese di risarcimento del danno e di rimborso delle spese si applica il punto 7 delle presenti condizioni
  10. Per le pretese relative a vizi giuridici vale inoltre quanto segue: salvo diverso accordo, siamo tenuti unicamente a fornire le nostre prestazioni nel Paese dell’indirizzo di consegna libere da diritti di terzi In caso di violazione a noi imputabile di diritti di proprietà industriale di terzi, possiamo, a nostra scelta e a nostre spese, ottenere un diritto d’uso sufficiente per l’uso concordato o presupposto e trasferirlo al committente, oppure modificare o eseguire nuovamente la nostra prestazione in modo che il diritto di proprietà industriale non sia violato, purché ciò non comprometta l’uso concordato o presupposto della nostra prestazione. Se ciò non ci è possibile o se rifiutiamo l’adempimento successivo, spettano al committente le pretese e i diritti di legge. Per le pretese di risarcimento del danno e di rimborso delle spese si applica il punto 7.

7. Risarcimento del danno

  1. È esclusa la richiesta di risarcimento per danni da vizi e per danni conseguenti a vizi dovuti a una nostra prestazione difettosa, se il vizio non è a noi imputabile
  2. Le pretese di risarcimento del danno e di rimborso delle spese (di seguito „pretese di risarcimento del danno“) del committente, a qualunque titolo giuridico, in particolare per violazione di obblighi derivanti dal e in relazione al rapporto obbligatorio, per colpa precontrattuale o in sede di conclusione del contratto e per atto illecito, sono
  3. Quanto sopra non si applica alle pretese ai sensi dei §§ 1, 4 della legge sulla responsabilità per danno da prodotti (Produkthaftungsgesetz), nei casi di dolo o colpa grave, per lesioni della vita o in caso di danni al corpo e alla salute, in caso di assunzione di una garanzia sulla sussistenza di una qualità (garanzia di qualità) o in caso di violazione colposa grave di obblighi. In caso di nostra colpa, la nostra responsabilità è in ogni caso limitata al danno prevedibile e tipico. In nessun caso rispondiamo oltre le pretese di legge. Le presenti disposizioni del punto 7 non comportano modifiche dell’onere della prova.
  4. La prescrizione delle pretese tra fornitore e committente è regolata dal punto 8, salvo che si tratti di pretese derivanti dalla legge sulla responsabilità per danno da prodotti (Produkthaftungsgesetz). Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, ausiliari, rappresentanti e incaricati.

8. Riserva di proprietà

  1. Ci riserviamo la proprietà degli oggetti forniti fino al ricevimento di tutti i pagamenti derivanti dal rapporto commerciale con il committente. In caso di comportamento del committente contrario al contratto, in particolare in caso di mora nel pagamento nonostante sollecito, abbiamo il diritto di recedere dal contratto e di riprendere la cosa fornita.
  2. Il committente è tenuto a trattare con cura l’oggetto della fornitura; in particolare è tenuto ad assicurarlo adeguatamente a proprie spese al valore a nuovo contro danni da incendio, acqua e furto. Qualora siano necessari interventi di manutenzione e ispezione, il committente deve eseguirli tempestivamente a proprie spese.
  3. In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, il committente deve informarci senza indugio per iscritto. Il committente risponde nei nostri confronti delle spese giudiziali ed extragiudiziali di un’azione eventualmente necessaria ai sensi del § 771 ZPO (opposizione di terzo all’esecuzione).
  4. Il committente ha il diritto di rivendere l’oggetto della fornitura nel normale svolgimento dell’attività commerciale; tuttavia ci cede fin d’ora tutti i crediti, per l’importo finale della fattura (IVA inclusa), che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, e ciò indipendentemente dal fatto che l’oggetto fornito sia stato rivenduto senza o dopo lavorazione. Il committente resta autorizzato alla riscossione di tale credito anche dopo la cessione. Siamo tuttavia autorizzati a riscuotere direttamente il credito qualora il committente non adempia più ai propri obblighi di pagamento con i ricavi incassati, cada in mora nel pagamento, abbia presentato o sia stata presentata nei suoi confronti un’istanza di apertura di una procedura di insolvenza o vi sia sospensione dei pagamenti. In questi casi possiamo esigere che il committente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi). Una riscossione del credito da parte nostra non è tuttavia possibile qualora vi si opponga l’ordinamento sull’insolvenza (Insolvenzordnung).
  5. La lavorazione o trasformazione dell’oggetto fornito da parte del committente viene sempre effettuata per nostro conto. Se l’oggetto fornito viene lavorato con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore della cosa fornita rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per la cosa risultante dalla lavorazione vale per il resto quanto previsto per gli oggetti forniti con riserva.
  6. Il committente ci cede inoltre, a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti, i crediti che sorgono nei confronti di un terzo a seguito dell’unione della cosa fornita con un fondo.
  7. Ci impegniamo, su richiesta del committente, a svincolare le garanzie a noi spettanti nella misura in cui il valore delle nostre garanzie superi di oltre il 20% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.

In caso di forniture all’estero vale quanto segue:

8. Se l’oggetto della fornitura si trova al di fuori della Germania, vale quanto segue: se l’oggetto della fornitura è stato consegnato prima del pagamento di tutti gli importi dovuti dal committente in base al contratto, esso resta di nostra proprietà fino al completo pagamento, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto dell’ordinamento in cui si trova l’oggetto della fornitura. Se tale diritto non ammette la riserva di proprietà, ma ci consente di riservarci altri diritti sull’oggetto della fornitura, possiamo esercitare tutti i diritti di questo tipo. Il committente è tenuto a collaborare alle misure da noi adottate per tutelare il nostro diritto di proprietà o il diritto che lo sostituisce sull’oggetto della fornitura

9. Foro competente – Luogo di adempimento

  1. Il foro competente per tutte le pretese e controversie derivanti da o connesse al rapporto contrattuale è 90429 Nürnberg, nella misura in cui il cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico. Abbiamo tuttavia il diritto di citare in giudizio il cliente anche presso la sua sede. Il luogo di adempimento per tutte le pretese e controversie derivanti da o connesse al rapporto contrattuale è, nella misura in cui il cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, la sede amministrativa dell’azienda a 91747 Westheim.

10. Diritto applicabile, clausola di salvaguardia

    1. I rapporti giuridici tra le parti sono disciplinati esclusivamente dal diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (UNCITRAL/CISG).
    2. Qualora singole disposizioni del presente contratto o delle presenti condizioni generali fossero inefficaci, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni.